All'art. 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' inserito, dopo il primo, il seguente comma: "Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma".

Testo vigente dal 2 gennaio 1957

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urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1428~artunico · fonte del testo