Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri
Art. 4 — Modifica all'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265
Al primo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo le parole: "almeno duecento metri dai centri abitati" sono inserite le seguenti: ", tranne il caso dei cimiteri di urne".
Testo vigente dal 19 aprile 2001
