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L'art. 4 della legge 11 maggio 1951, n. 384, e' cosi' modificato: "La Cassa mutua provvede alla concessione ai suoi soci:

  • 1)di prestiti sull'onore;
  • 2)di un premio di buona uscita, proporzionato al periodo di associazione alla Cassa, in favore dei cancellieri e segretari giudiziari o dei loro eredi legittimi;
  • 3)di sovvenzioni straordinarie ai soci in servizi, ai soci permanenti, di cui all'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814, ed alle famiglie di questi ultimi".

Testo in vigore dal 16 marzo 1953 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1953-02-24;89~artunico · fonte del testo