Nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e' consentito agli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gia' dichiarati non idonei, di ripetere l'istanza per il passaggio o per l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) previsto dagli articoli 2 e 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983. E' abrogata ogni altra disposizione contraria o che, comunque, contrasti con la presente legge.

Testo vigente dal 29 novembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-11-19;1318~art1 · fonte del testo