Gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie del ruolo aggiunto sono collocati secondo l'ordine dell'attuale graduatoria nel ruolo transitorio di cui alla legge 24 dicembre 1949, n. 983. Ai predetti aiutanti si applicano le disposizioni della cennata legge 24 dicembre 1949, n. 983, e successive modificazioni. Nel computo dell'anzianita' prescritta per poter chiedere il passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari si tiene conto del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio e nel ruolo aggiunto. Gli aiutanti di cui al primo comma ritenuti idonei dalla Commissione centrale di scrutinio saranno collocati nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari con le modalita' di cui all'art. 2 e dopo che sia stato inquadrato l'ultimo dei funzionari del ruolo aggiunto della carriera di concetto.

Testo vigente dal 26 febbraio 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-17;60~art5 · fonte del testo