Agli oneri riflessi derivanti a carico dello Stato, a partire dal 1 gennaio 1952, dalle disposizioni di cui al precedente articolo, si provvedera' con apposti stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a partire dall'esercizio finanziario 1956-57.

Testo vigente dal 7 dicembre 1955

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1955-11-26;1125~art2 · fonte del testo