Lo Stato concorre all'onere della gestione con un contributo di lire 2,5 miliardi nell'esercizio finanziario 1958-59. Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato sara' stabilito con legge. Il contributo dello Stato previsto nel precedente comma e' comprensivo della quota di concorso alla pensione base prevista dall'articolo 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Il contributo dello Stato di cui al primo comma verra' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'onere derivante a carico dello Stato dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1958-59, nell'importo di lire 2,5 miliardi, si provvede a carico degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, concernenti il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 13 luglio 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-07-04;463~art5 · fonte del testo