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Nella determinazione dei posti da mettere a concorso per la nomina ad uditore giudiziario puo' tenersi conto, oltre che dei posti gia' disponibili, anche di quelli che si renderanno vacanti nel ruolo entro l'anno in cui e' indetto il concorso e nei tre anni successivi.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1985 al 3 dicembre 1997

urn:nir:stato:legge:1985-02-04;11~artunico · fonte del testo