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La lettera c) dell'articolo 1 della legge 19 giugno 1940, n. 762, che converte in legge, con modificazioni, il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo di una imposta generale sull'entrata, e' sostituita dalla seguente "c) i contributi dovuti alle associazioni sindacali; le oblazioni fatto ad Enti od istituti aventi scopi religiosi o di beneficenza, di assistenza, di cultura, di educazione, di istruzione, di igiene o di pubblica utilita' come pure le oblazioni fatte dagli stessi enti ed istituti, le rette di spedalita' e di ricovero a carico di enti pubblici o di pubblica beneficenza, i contributi ed i relativi accessori versati per le assicurazioni sociali e per forme di previdenza o di assistenza costituite per legge, contratto collettivo e norme equiparate, o per regolamento aziendale nonche' i contributi e le quote associative versate dagli associati alle mutue volontarie ed alle societa' di mutuo soccorso, aventi lo scopo esclusivo di provvedere al pronto soccorso, all'assistenza sanitaria, alla corresponsione di indennita' di malattia, di assegni e di pensioni di invalidita', vecchiaia e superstiti".

Testo in vigore dal 29 dicembre 1962 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1962-12-18;1717~artunico · fonte del testo