La lettera d) dell'articolo 5, comma primo, della legge 3 maggio 1985, n. 204, e' sostituita dalla seguente: "d) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'eta' scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo".
Testo vigente dal 19 maggio 1986
