Art. 2 — Entrata in vigore
[1]Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 febbraio 2013
[2]NAPOLITANO
[3]Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
[4]Visto, il Guardasigilli: Severino
Testo vigente dal 16 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva