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Al secondo comma dell'articolo 17 della legge 22 luglio 1966, n. 614, dopo le parole: "dall'entrata in vigore della presente legge", sono aggiunte le seguenti: "purche' a prescindere dal numero degli operai addetti alla impresa, l'investimento in impianti fissi non superi i due miliardi di lire. Tale limite di investimento e' applicabile, fino al compimento del decennio dalla data di inizio dell'attivita', anche per le imprese gia' ammesse al godimento dell'esenzione fiscale anzidetta. L'esenzione si applica anche al maggior reddito derivante dall'ampliamento delle aziende esistenti, il cui investimento globale, in impianti fissi, a prescindere dal numero degli operai non superi il limite di cui al precedente comma".

Testo in vigore dal 17 agosto 1967 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1967-08-06;690~artunico · fonte del testo