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I segretari comunali distaccati presso la direzione generale degli istituti di previdenza in applicazione della norma contenuta nel primo periodo dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, rimangono distaccati anche nel caso in cui risultino vincitori di concorsi cui consegua il passaggio nel ruolo nazionale. Ai fini dello svolgimento della carriera in tale ruolo, i predetti segretari comunali sono esentati dall'obbligo di raggiungere le sedi che siano loro assegnate. La presente disposizione ha effetto dal 1 luglio 1970.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1971 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1052~artunico · fonte del testo