All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500.000 in ragione d'anno, si provvede per l'anno 1984 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2538 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'esercizio finanziario medesimo.
Testo vigente dal 19 dicembre 1984
