All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500.000 in ragione d'anno, si provvede per l'anno 1984 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2538 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'esercizio finanziario medesimo.

Testo vigente dal 19 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-12-10;852~art2 · fonte su Normattiva