All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17.500 milioni in ragione d'anno, si provvede, a decorrere dall'anno 1988, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e relative proiezioni per gli anni successivi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 27 gennaio 1989
