L'ultimo capoverso dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, con decorrenza 1 luglio 1963, e' modificato come appresso: "Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 1957, n. 1126 e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86". Per le liquidazioni della indennita' postsanatoriale gia' avvenute a norma dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1963, n. 1540, per la durata di nove mesi, il pagamento degli ulteriori tre mesi di indennita' avviene su domanda degli interessati da presentarsi all'I.N.P.S. nel termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 2 novembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-17;1038~art1 · fonte su Normattiva