Art. 27

[1](Art. 26 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750).

[2]Quando la decisione sulla liquidazione del danno dipenda dalla risoluzione di una controversia intorno allo stato della persona o intorno al diritto di questa sulle cose danneggiate, diversa dalla controversia prevista a l'ultimo capoverso dall'art. 2, la Commissione, se tutte le parti che domandano il risarcimento sono concordi nel chiedere che tale controversia sia da essa risoluta, deve risolverla; se le parti stesse sano concordi nel chiedere che la controversia, rinviata all'autorita' giudiziaria competente, deve disporre il rinvio; se non sono concordi, ha facolta' di deciderla o di rinviarla all'autorita' giudiziaria competente.

[3]Qualora la controversia sia rinviata all'autorita' giudiziaria competente la Commissione puo' assegnare un termine, durante il quale si sospende il procedimento di liquidazione ovvero procedere alla liquidazione con le norme stabilite nel penultimo capoverso del presente articolo.

[4]La Commissione potra' prorogare il termine stabilito, ove lo giudichi opportuno. Se nel termine stabilito o prorogato la controversia non sia definita, la Commissione procede alla liquidazione secondo le norme del capoverso seguente.

[5]Quando la Commissione procede alla liquidazione senza risolvere la controversia di cui al primo comma, essa, secondo le circostanze e tenuto sempre presente l'interesse pubblico alla ricostituzione della ricchezza nelle Provincie direttamente danneggiate dalla guerra, ordina che l'indennita', sia depositata fino alla risoluzione della controversia rimessa al giudizio ordinario prescrivendo i modi e le condizioni del deposito; ovvero assegna provvisoriamente l'indennita', con o senza cauzione, al richiedente o ad alcuno dei richiedenti, affinche' proceda, al reimpiego, salva la decisione del giudizio ordinario intorno al diritto sull'indennita' stessa o sulla cosa ricostruita, riparata o surrogata, ovvero nomina un amministratore, il quale riscuota l'indennita', provveda al reimpiego e riconsegni l'indennita' o la cosa ricostruita, surrogata o riparata secondo la decisione del giudizio competente.

[6]In tutti i casi in cui la Commissione risolva la controversia prevista dal comma primo, suo giudizio fa stato soltanto agli effetti del diritto al risarcimento statuito dal presente testo unico.

Testo vigente dal 2 aprile 1919, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art27 · fonte su Normattiva