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Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 1° marzo 1986, agli importatori titolari di depositi doganali privati, soggetti all'obbligo della dichiarazione annuale e bimestrale di previsione d'importazione, tenuti a costituire scorte di riserva in forza delle rispettive concessioni, si applicano le norme previste dall'articolo 21, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Testo in vigore dal 13 marzo 1986 al 10 marzo 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-03-10;61~art3 · fonte su Normattiva