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Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 1° marzo 1986, agli importatori titolari di depositi doganali privati, soggetti all'obbligo della dichiarazione annuale e bimestrale di previsione d'importazione, tenuti a costituire scorte di riserva in forza delle rispettive concessioni, si applicano le norme previste dall'articolo 21, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.
Testo in vigore dal 13 marzo 1986 al 10 marzo 2001
