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Nei territori in cui vige il catasto ex austriaco e in Sardegna, fino a quando non sara' provveduto all'aggiornamento del catasto, le agevolazioni creditizie previste dalla legge 26 maggio 1965, n. 590, nonche' le agevolazioni creditizie e contributive previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modifiche e integrazioni, per l'acquisto di fondi rustici destinati alla, formazione di proprieta' contadine, possono essere concesse anche per acquisti di terreni, il cui imponibile catastale sia inferiore al limite di lire 1.000 fissato dall'articolo 27 della citata legge 26 maggio 1965, n. 590, ovvero, nei casi di arrotondamento, quando l'imponibile catastale dei terreni da acquistare in aggiunta a quello dei terreni gia' posseduti in proprieta' o in enfiteusi dal coltivatore sia inferiore al predetto limite. Tali acquisti devono rispondere alla finalita' di costituire imprese familiari efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico ai sensi dell'art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Testo in vigore dal 27 marzo 1968 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1968-03-06;218~artunico · fonte del testo