Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 maggio 1977, n. 230, e' sostituito dal seguente: "I beni predetti non possono essere in nessun caso subconcessi, con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese e soltanto per attivita' scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca per attivita' di interesse generale conformi ai programmi di didattica e di ricerca dell'Universita' di Pisa".

Testo vigente dal 6 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-02-17;56~artunico · fonte del testo