Art. unico
Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1973 al 9 ottobre 2010. 132 parole tolte.
tolto: La lettera e-bis) dell'art. 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, aggiunta con l'articolo unico della legge 1 ottobre 1969, n. 698, e' sostituita dalla seguente: "e-bis) armare le unita' navali assegnate al servizio delle capitanerie di porto ed iscritte nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare, nonche' farne assumere il comando, per l'assolvimento dei compiti di istituto, a propri ufficiali in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del comando navale di tali unita' e che provengano dal Corpo di stato maggiore della Marina militare o abbiano conseguito il titolo professionale di capitano di lungo corso ovvero abbiano ottenuto apposita abilitazione dopo un corso teorico-pratico in base a norme ed a programmi da stabilirsi con determinazione del capo di stato maggiore della Marina".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-06-05;299~artunico · fonte del testo