L'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e' sostituito dal seguente: "Art. 39 (Articolo 37, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432). - 1. Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali".
Testo vigente dal 5 agosto 1991
