L'articolo 39 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e' sostituito dal seguente: "Art. 39 (Articolo 37, testo unico 22 gennaio 1925, n. 432). - 1. Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali".

Testo vigente dal 5 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-07-30;239~art1 · fonte su Normattiva