L'ultimo capoverso dell'articolo 5 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, e' cosi' modificato: "Il presidente ed i commissari durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Alle elezioni il consiglio comunale o il consiglio provinciale, a seconda delle competenze, provvede nei trenta giorni successivi a quello in cui, dopo l'insediamento sono stati eletti il sindaco e la giunta, oppure il presidente e la giunta, e sempre che le relative deliberazioni siano divenute esecutive. La commissione amministratrice decade dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo consiglio comunale o un nuovo consiglio provinciale a seguito di elezioni".

Testo vigente dal 30 maggio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-15;308~art1 · fonte su Normattiva