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Dopo il primo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, e' aggiunto il seguente: "La somma di 8.000 milioni di cui al precedente comma, che non sia stata impegnata nell'esercizio 1968, puo' essere impegnata entro l'anno 1969".
Testo in vigore dal 8 aprile 1969 al 16 dicembre 2010
