L'onere conseguente all'applicazione degli articoli 2, primo e secondo comma, 3 e 4 grava sui fondi di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431 e di cui all'articolo 1 della presente legge. La corresponsione alle province e agli altri enti da cui dipendono gli ospedali psichiatrici delle somme ad essi assegnate, ha luogo con le modalita' previste dalla predetta legge.

Testo vigente dal 3 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;515~art5 · fonte su Normattiva