I maggiori oneri derivanti, in forza del disposto dell'articolo 13, alle province e agli altri enti da cui dipendono gli ospedali psichiatrici e i centri o servizi di igiene mentale, gravano sui fondi di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 1968, n. 431 e successive modificazioni e sono erogati con le modalita' previste dalla predetta legge.

Testo vigente dal 30 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-29;349~art14 · fonte su Normattiva