Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto con legge 13 marzo 1969, n. 83, e' sostituito dal seguente: "Le somme di lire 8.000 milioni e lire 12.000 milioni di cui al precedente comma, che non sono state impegnate nell'esercizio 1969, possono essere impegnate entro l'anno 1970".
Testo vigente dal 23 giugno 1970
