Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto con legge 13 marzo 1969, n. 83, e' sostituito dal seguente: "Le somme di lire 8.000 milioni e lire 12.000 milioni di cui al precedente comma, che non sono state impegnate nell'esercizio 1969, possono essere impegnate entro l'anno 1970".

Testo vigente dal 23 giugno 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-05-30;383~artunico · fonte su Normattiva