Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, aggiunto dalla legge 13 marzo 1969, n. 83, e modificato dalle leggi 30 maggio 1970, n. 383 e 21 giugno 1971, n. 515, e' sostituito dal seguente: "Le somme relative agli stanziamenti di cui al precedente comma, non impegnate negli esercizi 1970, 1971, 1972 e 1973, possono essere utilizzate fino all'entrata in funzione della riforma sanitaria relativamente all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica".

Testo vigente dal 8 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;711~art1 · fonte su Normattiva