Art. 1
[1]All'articolo 51, primo comma, della Costituzione, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e uomini». La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 30 maggio 2003
[3]CIAMPI
[4]Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
[5]Visto, il Guardasigilli: Castelli
Testo vigente dal 12 giugno 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva