Art. 1

[1]All'articolo 51, primo comma, della Costituzione, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunita' tra donne e uomini». La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[2]Data a Roma, addi' 30 maggio 2003

[3]CIAMPI

[4]Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'

[5]Visto, il Guardasigilli: Castelli

Testo vigente dal 12 giugno 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2003-05-30;1~art1 · fonte su Normattiva