L'articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, recante: "Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981", e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. La commissione completa i suoi lavori entro quattordici mesi dal suo insediamento. Entro lo stesso termine presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti e agli atti utilizzati, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la commissione non disponga diversamente".

Testo vigente dal 23 agosto 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-08-08;246~art1 · fonte su Normattiva