Il termine previsto dall'articolo 6 della legge 7 aprile 1989, n. 128, come sostituito dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1990, n. 246, e' prorogato di sessanta giorni ai soli fini della presentazione alle Camere della relazione. L'attivita' istruttoria della Commissione si intende conclusa alla data del 28 novembre 1990, fatta salva l'acquisizione di atti e documenti gia' richiesti nell'ambito delle indagini pregresse. AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Testo vigente dal 28 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-28;349~art1 · fonte su Normattiva