All'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, e' aggiunto il seguente comma: "Le tabelle di cui al precedente comma possono essere aggiornate o modificate con decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dei Ministri per la sanita' e per la marina mercantile. Nei decreti dovra' altresi' essere indicato il termine, non superiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per l'attuazione delle disposizioni in essi contenute".

Testo vigente dal 27 luglio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-06-05;282~artunico · fonte del testo