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L'ultimo comma dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, e' sostituito dal seguente: "Il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio e' computato per intero ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di capo di istituto e della relativa valutazione dei titoli".
Testo in vigore dal 28 dicembre 1967 al 16 dicembre 2010
