Art. 2 (Intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa integrativa, l'Unione delle Comunita' ebraiche italiane concorre con lo Stato, con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, e 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e con gli enti che stipulano analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali. L'Unione delle Comunita' ebraiche italiane destinera' le somme devolute a tale titolo dallo Stato alle finalita' istituzionali dell'ente indicate dall'articolo 19 della legge 8 marzo 1989, n. 101, con particolare riguardo alle attivita' culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonche' ad interventi sociali ed umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo. 2. La partecipazione alla ripartizione di cui al comma 1 viene stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la partecipazione stessa si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. 3. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrispondera' annualmente alla Unione delle Comunita' ebraiche italiane, entro il mese di giugno, le somme di cui ai commi 1 e 2 calcolate dagli uffici finanziari sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo di imposta precedente con destinazione all'Unione medesima.
Testo vigente dal 21 dicembre 1996
