Art. 1 (Allegato)
[1]Allegato
[2]PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
[3]Modifiche all'intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
[4]Preambolo
[5]La Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno considerata l'opportunita' di procedere alla modifica dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, modificata dall'intesa stipulata in data 6 novembre 1996 e approvata con legge 20 dicembre 1996, n. 637, e dall'intesa stipulata il 4 aprile 2007 e approvata con legge 8 giugno 2009, n. 67; visto l'articolo 37, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516; convengono di modificare l'intesa secondo le seguenti disposizioni:
[6]Articolo 1
[7]1. Il comma 1 dell'art. 12 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986, come modificato dall'intesa stipulata in data 4 aprile 2007, e' sostituito dal seguente: «Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, gia' Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.». 2. Il comma 2 dell'art. 12 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e' sostituito dal seguente: «I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca.».
Testo vigente dal 25 maggio 2026
