Art. 1 (Allegato)
[1]Allegato (Articolo 1, comma 1)
[2]Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione Modifiche all'intesa del 29 dicembre 1986 tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia
[3]Preambolo
[4]La Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia (ADI), visto l'articolo 29 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 517; considerata l'opportunita' di procedere alla sua modificazione; convengono di modificare l'intesa firmata il 29 dicembre 1986 con le seguenti disposizioni:
[5]Articolo 1.
[6]Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF
[7]1. Al comma 1 dell'articolo 23 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986, le parole: «interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo» sono sostituite dalle seguenti: «interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero». 2. Al comma 2 dell'articolo 23 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986, secondo periodo, le parole: «le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse». 3. Al comma 4 dell'articolo 23 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986, la disposizione: «La quota di cui al primo comma e' quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222» e' sostituita dalla seguente: «La quota di cui ai commi 1 e 2 e' quella determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».
Testo vigente dal 15 luglio 2026
