L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e' cosi' modificato: "Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale nelle materie obbligatorie la Commissione dovra' aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera la prova facoltativa di cui alla lettera a) del dodicesimo comma del presente articolo e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa di cui alla lettera b)".

Testo vigente dal 23 settembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-09-15;764~artunico · fonte su Normattiva