L'esame di cui all'articolo precedente ha luogo in Roma e consiste in tre prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte hanno per oggetto:

  • a)un tema di cultura generale;
  • b)elementi di diritto civile e procedura civile;
  • c)elementi di diritto amministrativo. L'esamne orale verte sugli elementi di diritto civile, di procedura civile, di diritto amministrativo, di diritto costituzionale, di diritto finanziario e tributario e sulle norme concernenti il Consiglio di Stato. La Commissione dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per quella orale. Con la domanda di ammissione al concorso il candidato puo' chiedere di essere ammesso a sostenere anche l'esame di una o di entrambe le seguenti prove facoltative:
  • a)lingua francese o inglese o tedesca (breve esperimento di dettatura, versione dall'italiano e di conversazione);
  • b)stenografia e dattilografia (esperimento di dettatura dattilografica o di dettatura e di traduzione mediante letture di scritti stenografici secondo i sistema legalmente riconosciuti); In tal caso nel decreto di nomina della Commissione esaminatrice saranno aggregati, limitatamente alle prove facoltative, uno o piu' commissari, che abbiano particolare conoscenza della materia. Il concorrente non puo' essere ammesso a sostenere le prove l'acoltative, se non ha conseguito la idoneita' in quelle obbligatorie. Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale, nelle materie obbligatorie, la Commissione dovra' aggiungere un altro punto o frazione di punto per ciascuna delle prove facoltative superate.

Testo vigente dal 20 aprile 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-04-10;193~art20 · fonte su Normattiva