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L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 9 luglio 1967, n. 589, e' sostituito dal seguente: "Il personale in regolare servizio presso l'azienda alla data di entrata in vigore della presente legge passa alle dipendenze dell'ente. Fino all'emanazione del regolamento di cui al successivo articolo 25, continueranno ad essere applicate le norme che gia' regolavano il trattamento economico e lo stato giuridico del personale stesso".
Testo in vigore dal 5 gennaio 1970 al 22 dicembre 2008
