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Per l'esercizio dei compiti e delle attribuzioni di cui al precedente articolo e' istituito nel Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile un Ispettorato generale dell'aviazione civile, cui e' preposto un direttore generale. L'organizzazione centrale comprende:

  • a)il servizio degli affari generali e del personale;
  • b)il servizio degli aeroporti;
  • c)il servizio dei trasporti aerei. Le circoscrizioni di aeroporto di cui all'articolo 688 del Codice della navigazione sono determinate con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile. La Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti assume la denominazione di Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Nell'ambito della predetta Ragioneria tutti i servizi concernenti l'aviazione civile devono essere affidati a ripartizioni organiche diverse da quelle che si occupano dei trasporti.

Testo in vigore dal 7 marzo 1963 al 15 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1963-01-30;141~art2 · fonte su Normattiva