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Il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla emanazione di norme aventi valore di legge per regolare:
- 1)l'organizzazione periferica dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, da articolarsi su tre compartimenti di traffico aereo, e la determinazione delle attribuzioni dell'organizzazione centrale, dei compartimenti e delle circoscrizioni di aeroporto, con un criterio di largo decentramento dei servizi ed attribuzione di ampi poteri deliberanti agli organi preposti ai servizi periferici, e con caratteristiche di definitivita' per quei provvedimenti di competenza degli stessi per cui non sia indispensabile da previsione della facolta' di ricorso;
- 2)la corrispondente organizzazione decentrata dei servizi di ragioneria, e di controllo, con l'utilizzazione a tal fine dei gia' esistenti uffici periferici della Ragioneria e della Corte dei conti.
Testo in vigore dal 7 marzo 1963 al 15 luglio 1998
