[1]All'articolo 12 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)e' inserita la rubrica: "Assunzione degli impegni";
- b)nel comma 1, le parole: "avanzata proposta di ammissione allo speciale programma di protezione" sono sostituite dalle seguenti: "avanzata proposta di ammissione alle speciali misure di protezione";
- c)i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2.Le speciali misure di protezione sono sottoscritte dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:
- a)osservare le norme di sicurezza prescritte e collaborare attivamente all'esecuzione delle misure;
- b)sottoporsi a interrogatori, a esame o ad altro atto di indagine ivi compreso quello che prevede la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;
- c)adempiere agli obblighi previsti dalla legge e dalle obbligazioni contratte;
- d)non rilasciare a soggetti diversi dalla autorita' giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore dichiarazioni concernenti fatti comunque di interesse per i procedimenti in relazione ai quali hanno prestato o prestano la loro collaborazione ed a non incontrare ne' a contattare, con qualunque mezzo o tramite, alcuna persona dedita al crimine, ne', salvo autorizzazione dell'autorita' giudiziaria quando ricorrano gravi esigenze inerenti alla vita familiare, alcuna delle persone che collaborano con la giustizia;
- e)specificare dettagliatamente tutti i beni posseduti o controllati, direttamente o per interposta persona, e le altre utilita' delle quali dispongono direttamente o indirettamente, nonche', immediatamente dopo l'ammissione alle speciali misure di protezione, versare il danaro frutto di attivita' illecite. L'autorita' giudiziaria provvede all'immediato sequestro del danaro e dei beni ed utilita' predetti.
[2]3. La previsione di cui alla lettera e) del comma 2 non si applica ai soggetti indicati nel comma 2 dell'articolo 16-quater. 3-bis. All'atto della sottoscrizione delle speciali misure di protezione l'interessato elegge il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale di cui all'articolo 10, comma 2".
Testo vigente dal 10 marzo 2001
