Art. 11 — Proposta di ammissione alle speciali misure di protezione
Nella proposta di ammissione alle speciali misure di protezione l'autorita' proponente indica, oltre quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai relativi decreti attuativi, anche la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo e' trasmessa alla commissione centrale, che richiede il parere, in caso di delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, ((o all'articolo 371-bis, comma 4-bis,)) del codice di procedura penale, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La commissione richiede altresi' al Servizio centrale di protezione e al prefetto competente per il luogo di dimora di colui che rende le dichiarazioni le informazioni nella loro rispettiva disponibilita', anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della presente legge. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi soggetti di minore eta' in condizioni di disagio familiare o sociale, essa e' altresi' trasmessa al tribunale per i minorenni territorialmente competente per l'adozione di eventuali determinazioni di sua competenza.
Testo vigente dal 17 luglio 2024
