Art. 10 — Norma finale
Sono abrogate le disposizioni relative alle esportazioni contenute nella legge 2 agosto 1897, n. 378, nel regio decreto 15 luglio 1906, n. 483, e nel regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 1591, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 206, nonche' ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
Testo vigente dal 11 maggio 1983
