Sono abrogate le disposizioni relative alle esportazioni contenute nella legge 2 agosto 1897, n. 378, nel regio decreto 15 luglio 1906, n. 483, e nel regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 1591, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 206, nonche' ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Testo vigente dal 11 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;170~art10 · fonte su Normattiva