L'inosservanza delle disposizioni della presente legge, salva l'applicazione della legge penale ove il fatto costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire dieci milioni. La sanzione e' irrogata dal prefetto della provincia in cui e' stata commessa la violazione con la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.

Testo vigente dal 11 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;170~art9 · fonte su Normattiva