Art. 9 — Sanzioni amministrative
L'inosservanza delle disposizioni della presente legge, salva l'applicazione della legge penale ove il fatto costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire dieci milioni. La sanzione e' irrogata dal prefetto della provincia in cui e' stata commessa la violazione con la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.
Testo vigente dal 11 maggio 1983
