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Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la societa' concessionaria e' tenuta a presentare al Ministero dei trasporti:

  • a)un elenco degli interventi sulle infrastrutture e sugli impianti eseguiti dalla societa' negli aeroporti oggetto della concessione dal 1 luglio 1974, corredato dalla documentazione tecnica e finanziaria;
  • b)il conto degli oneri economici e finanziari sostenuti dalla societa' per la definizione dei rapporti inerenti alla risoluzione delle concessioni e degli appalti di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 10 novembre 1973, n. 755, corredato dalla documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti, nonche' lo stato delle pendenze o delle controversie eventualmente in atto per la definizione dei rapporti stessi. Ai fini del rimborso alla societa' concessionaria degli oneri sostenuti in relazione agli interventi e agli indennizzi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, si provvedera' con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, ad approvare l'elenco degli interventi ed il conto degli oneri rimborsabili. La somma relativa sara' iscritta a carico degli stati di previsione della spesa del Ministero dei trasporti nel limite massimo di lire 30 miliardi per l'anno 1978 e di lire 26 miliardi per l'anno 1979.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1978 al 28 luglio 1979

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urn:nir:stato:legge:1977-12-21;985~art4 · fonte su Normattiva