Art. 3 — Commissione paritetica
Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si puo' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116, e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 2 della presente legge, ad opera di una apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'UCEBI. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge 12 aprile 1995, n. 116, e' abrogato.
Testo vigente dal 4 aprile 2012
