Art. 114
di conguaglio e rimborso dell'eccedenza (articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 3, comma 6, decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349) 1. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile, aumentato delle somme versate mensilmente, e' superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 e comunque in caso di cessazione di attivita'. 2. Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 2.582,28, all'atto della presentazione della dichiarazione:
- a)quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 64, commi 5, 6 e 7, nonche' a norma dell'articolo 65. Il rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10 per cento; nel calcolo non si tiene conto degli acquisti, delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili;
- b)quando effettua operazioni non imponibili di cui agli articoli 45, 48 e 49 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- c)limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni e servizi per studi e ricerche;
- d)quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli 2, 15, 17, 18, , e ;
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