Gli istituti interessati alle modificazioni territoriali introdotte con la presente legge nella tabella A di cui al precedente articolo determinano di concerto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti patrimoniali conseguenti nonche' il trasferimento del personale in servizio presso le sezioni provinciali interessate, concedendo allo stesso il diritto di opzione.

Testo vigente dal 17 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-03-11;101~art7 · fonte su Normattiva