Gli istituti interessati alle modificazioni territoriali introdotte con la presente legge nella tabella A di cui al precedente articolo determinano di concerto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti patrimoniali conseguenti nonche' il trasferimento del personale in servizio presso le sezioni provinciali interessate, concedendo allo stesso il diritto di opzione.
Testo vigente dal 17 aprile 1974
