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La lettera a), punto D), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, viene cosi' modificata: "a) ruolo delle guardie di sanita': diploma di istruzione secondaria di primo grado e diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico ovvero patente di abilitazione alla guida della categoria B, o C o D, o F di autoveicoli, di cui all'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ovvero patente di abilitazione alla guida di motoscafi od a condurre caldaie a vapore (autoclavi) ovvero certificato di servizio prestato, in seguito a regolare concorso, di vigile sanitario comunale o provinciale, secondo le specializzazioni che possono determinarsi, di volta in volta, nel bando di concorso;".
Testo in vigore dal 30 dicembre 1970 al 22 dicembre 2008
